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Legge 13 marzo 2010 n.38, disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore

15.01.2017
Sigot

Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 

Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare:

  • un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
  • la tutela e la promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale;
  • un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

Gli aspetti più rilevanti del testo riguardano:

  1. Rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica. All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.
  2. Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore. Il Ministero promuove l’attivazione e l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure palliative che garantiscono ai pazienti risposte assistenziali su base regionale e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, vengono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione.
  3. Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore. La legge modifica il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309 del 1990) semplificando la prescrizione dei farmaci oppiacei non iniettabili: ai medici del Servizio sanitario nazionale sarà consentito prescrivere tale classe di farmaci non più su ricettari speciali, ma utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale (non più quello in triplice copia).
  4. Formazione del personale medico e sanitario. Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, verranno individuati specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative; verranno inoltre individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore. La legge prescrive che in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro, vengano individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore.

La legge 38/2010 prevede la realizzazione di una rete nazionale per le cure palliative e di una rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituita dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative e al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia. 

Al fine di coordinare le azioni di cura del dolore, favorendone l’integrazione a livello territoriale, la legge prevede inoltre che il progetto "Ospedale senza dolore" assuma la denominazione di progetto "Ospedale-Territorio senza dolore”. 

Sulla base di un progetto sperimentale finanziato con fondi degli Obiettivi prioritari di Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2009, il Ministero punta a un nuovo modello organizzativo, integrato nel territorio, nel quale il livello assistenziale viene scomposto in tre nodi complementari: i Centri di riferimento di terapia del dolore (Hub), l'ambulatorio di terapia antalgica (Spoke) e il presidio ambulatoriale territoriale con competenze di terapia antalgica (gestito da un team di MMG), realizzando così le reti regionali contro il dolore acuto e cronico. 

Questo modello organizzativo può essere applicato solo se si crea una rete di MMG in grado di diventare il primo riferimento per i cittadini con dolore, di garantire una prima risposta ai loro bisogni, di indirizzarli verso i Centri di riferimento o i Centri ambulatoriali in relazione alla complessità del caso. Questo modello, oltre a fornire una risposta assistenziale appropriata nei suoi tre nodi, dovrebbe avere come ricaduta un abbattimento degli accessi al Pronto Soccorso per patologie dolorose. 

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